Normativa di Riferimento
L’etichettatura ambientale degli imballaggi è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento nazionale dal Decreto Legislativo 22/97 (meglio noto come “Decreto Ronchi”) che recepisce, fra le altre, la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Il Decreto Legislativo 152/2006 (meglio noto come “Testo Unico Ambientale” – TUA), che di fatto prende il posto del Decreto Ronchi nel quadro normativo nazionale in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, all’art.219, comma 5, “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio” eredita e in parte integra quanto già previsto dal precedente Decreto Ronchi sull’etichettatura ambientale degli imballaggi. Tuttavia, come si evince dal testo di legge, il legislatore demanda all’emanazione di apposito Decreto Ministeriale la determinazione delle specifiche indicazioni da riportare in etichetta, nonché l’effettiva attuazione dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi. Tale Decreto Ministeriale, però, non è mai stato emanato e l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è pertanto rimasto inattuato fino all’11 settembre del 2020, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 116/2020 che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la Direttiva UE 2018/852 in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio e modifica il comma 5 dell’art. 219 del D.Lgs. 152/2006 relativo all’etichettatura ambientale degli imballaggi.
Secondo quanto prescritto dall’art 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, art. 3 comma 3, lettera c) “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 129/97/CE della Commissione.” Con tale formulazione, il legislatore ha eliminato ogni riferimento a una norma attuativa nazionale e ha inserito invece specifici rimandi a norme tecniche o decisioni comunitarie già esistenti, rendendo in tal modo le disposizioni in essa contenute immediatamente applicabili a partire dal 26 settembre 2020, data di entrata in vigore della norma. Il 21 novembre 2022 il Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE, ex MiTE), ha emanato il Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022 recante l’adozione delle “Linee Guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi” ai sensi dell’art. 19 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e recependo le segnalazioni europee di cui sopra. L’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è confermata al 1° gennaio 2023.
IMBALLAGGI UTILIZZATI DA SETECNA EPC
DESCRIZIONE IMBALLAGGIO | MATERIALE | CODICE | CONFERIMENTO |
SCATOLA CARTONE | Cartone ondulato | PAP20 | Raccolta carta |
SCATOLA CARTONE | Cartone non ondulato | PAP21 | Raccolta carta |
FOGLI DI CARTA | Carta | PAP22 | Raccolta carta |
ELEMENTI PROTETTIVI DI POLISTIROLO | Polistirolo | PS6 | Raccolta plastica |
FILM PROTETTIVO ( PLURIBALL) / SACCHETTI DI PLASTICA | Polietilene a bassa densità | LDPE4 | Raccolta plastica |
ASTUCCIO IMBALLAGGIO CARTONE + SPUNGA | cartone + polietilentereftalato | PAP20+PET01 | Raccolta indifferenziata |
SPUGNA PER IMBALLAGGIO | Polietilene ad alta densità | HDPE2 | Raccolta plastica |
PALLET | Legno | FOR50 | Per il corretto conferimento, verificare le disposizioni del proprio Comune |